IL SINDACO
PREMESSO
- che in data odierna si è sviluppato un incendio all’interno di un’azienda locale sita in Via del Lavoro, 1;
- che l’incendio sta producendo una nube di fumo interessante le aree circostanti l’edificio;
- che, sulla base di quanto in un primo momento accertato, in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente, si rende necessario adottare misure a tutela della salute pubblica;
VISTA la nota pervenuta dall’ATS Val Padana al prot. N. 423 in data odierna, con la quale si attenziona l’Amministrazione comunale affinchè emani “a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, provvedimenti di chiusura delle finestre delle abitazioni, di non permanenza prolungata delle persone in luoghi aperti, limitazione della circolazione a casi di stretta necessità, nella zona compresa in un raggio di almeno 1.000 metri dal luogo di origine dell’incendio”;
DATO ATTO che tali precauzioni andranno mantenute sino a revoca, tenendo in debita considerazione le rilevazioni e valutazioni di ARPA;
RITENUTO di dover intervenire nel merito, al fine di scongiurare pericoli per la popolazione derivanti dalla presenza dei fumi prodotti dall’incendio;
RILEVATO che la presente ordinanza è stata comunicata preventivamente alla Prefettura, come risulta in atti d'ufficio;
VISTI gli artt. 54 e 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTA la L.n.241/1990;
VISTO lo Statuto Comunale
ORDINA
Alla popolazione, nella zona compresa entro un raggio di almeno 1.000 metri dal luogo di origine dell’incendio, così come meglio evidenziato nella planimetria allegata:
- la chiusura di tutti gli infissi esterni civili e industriali;
- il divieto di utilizzo di climatizzatori e/o pompe di calore che hanno lo scopo di riscaldare e/o raffreddare gli ambienti prelevando aria dall’esterno;
- di limitare lo stazionamento prolungato all’esterno, le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva;
- di limitare la circolazione a casi di stretta necessità;
- il divieto di consumare prodotti degli orti (frutta, verdura) presenti e coltivati nel raggio di 1.000 metri dalla sede dell’incendio;
AVVERTE
che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell’art. 650 C.P.;
DISPONE
- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Gadesco Pieve Delmona, ai sensi dell'art. 8, comma n. 3, della L. n. 241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet;
- che tali precauzioni andranno mantenute sino a che l’ARPA non avrà espletato i controlli e le analisi nelle matrici aria, suolo ed acqua che potrebbero influire su ulteriori misure da adottare;
- di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto, all’ATS Val Padana Cremona, al Comando Provinciale VV.F. Cremona, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri di Vescovato
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso il Prefetto di Cremona entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa.
In alternativa, è ammesso altresì ricorso avanti al TAR, ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR.n.1199/1971.