Si invita a leggere la comunicazione del Responsabile SUAP del 12.09.2025 sotto allegata
Si ricorda che le SCIA relative all’effettuazione di eventi di pubblico spettacolo devono essere presentate attraverso il portale SUAP di ciascun comune al seguente LINK
rientrano in questa casistica le seguenti richieste
- – richiesta autorizzazione evento
- – richieste generiche per manifestazioni
devono essere inviate alla PEC di ciascun Comune dell’Unione trattandosi di autorizzazioni che dovranno essere rilasciate dal Sindaco limitatamente al territorio Comunale:
- – richiesta deroga superamento soglie rumore
- – richiesta utilizzo spazi pubblici per manifestazioni
la relativa modulistica per questi tipi di richieste e recuperabile nella sezione Modulistica del servizio
Relativamente alle manifestazioni ed eventi a regime semplificato di cui al DLgs 201/2024 si ricorda che
Per effetto dell’art. 7, comma 2 D.L. 201/2024 a partire dal 1° gennaio 2025 è sufficiente presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo, destinate a un massimo di 2.000 spettatori.
La SCIA, presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato.
La SCIA deve esplicitare:
• il numero massimo di spettatori;
• il luogo in cui si svolge lo spettacolo;
• l’orario della manifestazione.
Infine, la SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri degli architetti, dei periti industriali o dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
La circolare Ministero dell’Interno n. 15015 del 7 maggio 2024 indica i casi di aggiramento e specifica meglio a quali condizioni si applica il regime semplificato autorizzativo con SCIA, chiarendo che esso:
• non si applica alle discoteche e locali di ballo;
• riguarda eventi la cui durata è compresa fra le 8.00 e l’1.00, non agli eventi che si
protraggono per più giorni seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore
1.00 del giorno seguente.
Si ricorda che le richieste di manifestazione di pubblico spettacolo (compresi luna park ed installazioni di attrazioni in occasioni di sagre) devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell’evento, pena il rigetto dell’istanza
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Pagina aggiornata il 12/09/2025