Commissione di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo

Composizione e atti della Commissione Vigilanza per il locali di Pubblico Spettacolo

Ai sensi dell’art. 141 e seguenti del “Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” (TULPS) n. 773, approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i.,

“per l’applicazione dell’articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

art. 141/bis

Salvo quanto previsto dall’articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

  1. a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
    b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
    c) dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
    d) dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
    e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
    f) da un esperto in elettrotecnica.”

Allegati

Pagina aggiornata il 14/08/2026

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