L’Unione di comuni è un ente italiano disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che attua la legge 3 agosto 1999 n. 265, in particolare dall’articolo 32. L’ente è costituito da due o più comuni per l’esercizio congiunto di funzioni o servizi di competenza comunale. L’unione è dotata di autonomia statutaria nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie, statali e regionali.
Il D.Lgs. 267/2000 la definisce come un ente locale, ma la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2015 precisa che si tratta di una forma istituzionale di associazione tra comuni.
Alle unioni di comuni si applicano, per quanto compatibili, i princìpi previsti per l’ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente.
L’unione deve avere un Atto costitutivo e uno Statuto. Lo Statuto deve avere alcune caratteristiche:
- deve essere approvato dai singoli consigli comunali con procedure e maggioranze previste per le modifiche statutarie;
- deve definire gli organi e le modalità per la loro costituzione;
- definisce le funzioni svolte dall’unione e le risorse di finanziamento;
- il presidente deve essere scelto fra i sindaci eletti;
- gli altri organi previsti, quali la giunta esecutiva e il consiglio dell’unione, devono essere composti da consiglieri o membri delle giunte con la presenza delle minoranze
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Pagina aggiornata il 28/11/2023