ACCESSO DOCUMENTALE (ACCESSO AGLI ATTI)
Richiesta del cittadino di visionare o ottenere una copia di documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, per tutelare i propri diritti
A chi è rivolto
Tutti i cittadini.
Descrizione
Ai sensi degli ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.241/90 (Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell’articolo 6 del DPR n.184 del 2006 e s.m.i.(DPR n.184 del 2006) l’accesso agli atti è il “diritto di accesso” degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La richiesta va presentata all’ufficio competente per materia e va sempre motivata, evidenziando le ragioni della richiesta.
Cosa si intende per documento amministrativo
Per documento amministrativo si intende: “ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra tipologia di atto, anche interno o non, relativo ad uno specifico procedimento, detenuto da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse”.
Come fare
Puoi accedere agli atti presentando istanza formale o informale.
Nel caso in cui l’accesso riguardi documenti di pubblico interesse e di immediata visione e/o rilascio di copia, puoi inoltrare la richiesta anche verbalmente (accesso informale).
In tutti gli altri casi (documenti non visionabili e/o fotocopiabili immediatamente), compila il modulo online.
Questa procedura NON è da utilizzare per atti e documenti che riguardano l’edilizia privata e la polizia locale, per i quali esistono pagine specifiche.
Cosa serve
Modulo ed eventuali allegati indicati.
Marca da bollo da 16 € in caso di copie formali conformi all’originale, da presentare all’atto del ritiro del cartaceo se si è scelta l’opzione del ritiro cartaceo.
Cosa si ottiene
Visione o copia del documento.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di 10 giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la domanda di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della stessa. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla domanda d’accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione decide in merito alla domanda.
Se la domanda di accesso agli atti è incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda corretta.
Costi
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Nel caso le copie non fossero ritirate, chi ha chiesto l’accesso ai documenti deve comunque pagare le spese di riproduzione.
ACCESSO CIVICO
L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).
L’accesso civico semplice è il diritto di chiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni non hanno pubblicato, pur avendone l’obbligo, nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. Art. 5, c. 1, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. (D.Lgs. 33/2013)
In caso di rifiuto totale o parziale, oppure in caso di mancata risposta entro il termine, è possibile chiedere il riesame al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale decide entro 15 giorni.
Contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o, in caso di domanda di riesame, contro quella del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale, dove costituito.
Come fare
Il modulo di richiesta di accesso civico Semplice disponibile on-line, va compilato in ogni sua parte e trasmesso via mail all’indirizzo info@unionedelmona.cr.it allegando copia del documento di identità del richiedente, in alternativa può essere presentato all’Ufficio Protocollo dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona o di Persico Dosimo durante gli orari di apertura al pubblico.
Cosa si ottiene
Pubblicazione sul sito istituzionale di quanto richiesto e comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Tempi e scadenze
Il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Costi
Gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare ai sensi dell’ art. 5, c. 2 D.Lgs 33/0213 e s.m.i. (D.Lgs 33/2013)
È stato introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sull’operato delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
Eccezioni assolute
Esistono alcuni casi tassativi di esclusione assoluta nei quali l’accesso generalizzato viene rifiutato, a tutela di interessi pubblici e privati fondamentali e prioritari, come:
segreto di Stato;
altri casi di segreto o di divieto di divulgazione:
segreto statistico;
dati su sicurezza pubblica;
procedimenti tributari;
attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi nei procedimenti selettivi.
Limiti relativi agli interessi pubblici
Esistono alcuni casi in cui è possibile rifiutare l’istanza, se il rifiuto è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici inerenti a:
sicurezza pubblica e ordine pubblico;
sicurezza nazionale;
difesa e questioni militari;
relazioni internazionali;
politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
regolare svolgimento di attività ispettive.
Limiti relativi agli interessi privati
In caso di rifiuto totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Nel caso in cui la domanda sia stata negata o differita per ragioni a tutela della riservatezza il suddetto responsabile provvede solo dopo aver sentito il Garante della privacy, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda di parere.
Come fare
Il Modulo di richiesta di accesso civico Generalizzato, disponibile on-line, va compilato in ogni sua parte e trasmesso via mail all’indirizzo info@unionedelmona.cr.it allegando copia del documento di identità del richiedente, in alternativa può essere presentato all’Ufficio Protocollo dei Comuni di Gadesco Pieve Delmona o di Persico Dosimo durante gli orari di apertura al pubblico.
Tempi e scadenze
Se non ci sono controinteressati, il procedimento si conclude ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l’Amministrazione individua controinteressati, agli stessi viene data comunicazione dell’istanza, per permettere un’eventuale opposizione motivata entro i 10 giorni successivi, decorsi i quali e accertata la ricezione della comunicazione, l’Ente si esprime nel merito della domanda.
In caso di accoglimento della domanda di accesso generalizzato, nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’Amministrazione ne dà loro comunicazione e, non prima dei 15 giorni successivi, provvede a trasmettere i documenti, dati o informazioni al richiedente.
Costi
Il rilascio di dati, documenti o informazioni è gratuito, ad eccezione del rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.
Nel caso le copie non fossero ritirate, chi ha chiesto l’accesso ai documenti deve comunque pagare le spese di riproduzione.
Allegati
Pagina aggiornata il 15/07/2026