Accesso civico – Gadesco Pieve Delmona

Accesso civico semplice e generalizzato

(art. 5, del d.lvo 33/2013 come modificato dal d.lvo 97 del 2016)

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.

L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato riguarda la possibilità di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Permane l’esercizio del diritto d’informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).

Allegati

Pagina aggiornata il 15/07/2026

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